REGOLAMENTO SOCIALE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 -SOCI
Possono far parte della Società donne e uomini; l’ammissione di nuovi soci viene decisa dal Consiglio di Amministrazione tenendo presente che il numero degli iscritti deve essere di circa 400 Soci.
ART. 2 COMPOSIZIONE ORGANI AMMINISTRATIVI
Allo scopo di aggiornare i soci circa gli istituti che amministrano e dirigono la società devono essere esposti in bacheca la composizione dei seguenti organi amministrati
-Consiglio di Amministra-Collegio dei sindaci
-Collegio dei probiviri-Segretaria
-Commissioni ricreative e gestionali.
ART.3 – ISTANZE DEI SOCI
Eventuali richieste, proposte o proteste dei Soci, in merito alle varie attività ricreative della Società devono essere presentate ai responsabili delle Commissioni competenti. Tutte le altre istanze, interrogazioni o petizioni devono essere inoltrate per iscritto, dai soci al Presidente affinchè vengano discusse dal Consiglio di Amministrazione.
ART.4 -ORARIO DI MASSIMA DISPONIBILITA’ DEI LOCALI
I locali sociali sono a disposizione dei soci nei seguenti periodi:
– Lunedì:
Chiusura completa di tutti i locali sociali con la sola esclusione dei giochi da bocce e servizi.
– Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì:
dalle ore 14,30 alle ore 24,00
– Sabato – Domenica – Festivi
dalle ore 10,00 alle ore 12,30
dalle ore 14,30 alle ore 24,00
– Agosto:
Chiusura completa per 20 giorni lavorativi di tutti i locali sociali con la sola esclusione, se possibile, dei giochi da bocce e servizi.
TITOLO II
ASSEMBLEE
ART.5 -REGOLARITA’ DELLE ASSEMBLEE
Art. 5 – REGOLARITÀ’ DELLE ASSEMBLEE
Il Presidente verificata che la convocazione è stata regolare e accertato il numero dei soci presenti, dichiara l’Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.
ART. 6 -MOZIONI
Tutte le petizioni, interrogazioni e interpellanze non possono essere presentate in Assemblea se prima non sono state inoltrate al Consiglio di Amministrazione. Solamente le mozioni possono essere proposte direttamente in Assemblea.
ART. 7 -INTERVENTI
Al Presidente, o altro socio designato dallo stesso Presidente, compete la relazione e la replica degli argomenti posti all’ordine del giorno. La parola è concessa dal Presidente ai soci che ne facciano richiesta. Ogni socio deve attenersi scrupolosamente all’ordine del giorno e non può fare più di tre interventi sullo stesso argomento; è facoltà del Presidente concedere altre volte la parola qualora lo ritenesse opportuno.
ART. 8 -SOSPENSIONE DELL’ASSEMBLEA
E’ facoltà del Presidente sospendere la seduta qualora si verificassero irregolari e chiassose discussioni, atti di intimidazione o intemperanze varie che turbassero il regolare svolgimento dell’Assemblea
Al Presidente, o altro socio designato dallo stesso Presidente, compete la relazione e la replica degli argomenti posti all’ordine del giorno. La parola viene concessa dal Presidente ai soci che ne facciano richiesta. Ogni socio deve attenersi scrupolosamente all’ordine del giorno e non può fare più di tre interventi sullo stesso argomento; è tuttavia facoltà del Presidente concedere altre due volte la parola qualora lo ritenesse opportuno.
ART.9-DISCIPLINA DELL’ASSEMBLEA
I socio che con il suo comportamento è causa di disordine in assemblea disturbando o impedendo il regolare procedimento della riunione può essere richiamato all’ordine dal Presidente ed in caso di persistenza essere invitato ad uscire dalla sala della riunione.
TITOLO III
ELEZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI
ART. 10 -FORMAZIONE COMITATO ELETTORALE
Art. 10 – FORMAZIONE COMITATO ELETTORALE
Le elezioni per il conferimento delle cariche sociali devono svolgersi ogni TRE anni nel mese di Aprile o Maggio col sistema del voto segreto.
In occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio, su proposta del Presidente, l’Assemblea stabilisce la data delle elezioni ed elegge il COMITATO ELETTORALE con il seguente criterio:
– in Assemblea vengono consegnate al Presidente una o più liste di TRE candidati + DUE di riserva, dette liste devono essere sostenute e quindi firmate (ognuna) da almeno DUE soci;
– Il Presidente legge i nomi delle rispettive liste e chiede all’Assemblea di esprimersi in merito col voto palese.
– I cinque candidati del Comitato elettorale non possono candidarsi per altre cariche sociali.
Art. 11 – ORARIO DELLE VOTAZIONI
Le votazioni si svolgeranno in un solo giorno, di Domenica.
dalle ore 10,00 alle ore 13,00
dalle ore 14,30 alle ore 18,00
Il preavviso ai soci deve avvenire con le stesse regole di convocazione delle Assemblee e prima del QUINDICESIMO giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.
ART.12 -DIRITTI DEI SOCI
Possono essere eletti tutti i soci con almeno DUE anni di anzianità sociale.
Hanno diritto al voto tutti i soci effettivi e benemeriti che abbiano almeno TRE mesi di anzianità sociale e siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
ART.13 -COMITATO ELETTORALE
Il Comitato Elettorale è composto di tre membri ed elegge nel suo seno il proprio Presidente.
Il Comitato Elettorale è il solo organo competente e giudicante su eventuali controversie che dovessero verificarsi durante le votazioni e lo spoglio delle schede.
Mansioni del Comitato Elettorale:
– Riceve i nomi dei candidati firmati con almeno due soci proponenti e li espone in bacheca almeno QUINDICI giorni prima della data stabilita per le votazioni; la lista dei candidati dal momento della sua esposizione in bacheca non può subire variazioni;
– Ritira dal Presidente della Società l’elenco dei soci che hanno diritto al voto, le schede e le urne di votazione;
– Durante la votazione registra il nome del socio votante dopo averne verificate l’identità e l’idoneità al voto anche mediante l’accertamento di due soci.
– Trascorso il termine prescritto per le votazioni, procede, senza interruzioni, alle operazioni di scrutinio invitando ad assistervi tutti gli elettori che lo desiderano;
– Chiude in un contenitore (dopo lo sigilla) tutte le schede che devono essere custodite fino a quando l’Assemblea non ha convalidato le elezioni;
– Redige il verbale con l’esito delle votazioni; nel verbale firmato da tutti i membri presenti del comitato elettorale, devono essere dettagliate tutte le proteste e i reclami che sono stati presentati nel corso delle operazioni di voto; il verbale deve essere compilato in duplice copia, una dei quali è esposta in bacheca.
ART.14- ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La lista per le elezioni del Consiglio di Amministrazione prevede un numero illimitato di candidati. L’ordine di inserimento dei candidati sulla lista deve essere stabilito dal Comitato Elettorale per sorteggio. Il nome di ogni candidato deve essere presentato entro la data e l’ora stabilita, almeno QUINDICI giorni prima delle elezioni, dal Comitato Elettorale e deve essere sostenuto da almeno DUE soci.
ART.15 – OPERAZIONI DI VOTO
Ad ogni socio viene consegnate una scheda con elencati i nominativi dei candidati. Il votante attribuisce a volontà un numero di preferenze da UNA a SETTE, tra i candidati elencati.
ART.16 -GLI ELETTI
A scrutinio ultimato, in base ai voti ottenuti da ogni candidato, la Commissione Elettorale definisce la graduatoria decrescente degli eletti con al primo posto chi ha ottenuto più voti.
I primi NOVE in graduatoria sono ELETTI e viene loro conferito il mandato di formare il nuovo Consiglio di Amministrazione. A parità di voti tra due o più candidati è favorito il socio con maggiore anzianità sociale
ART.17 -PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Entro VENTI giorni dalla data delle elezioni viene convocata un’Assemblea per la convalida delle votazioni;in detta Assemblea viene letto il verbale del Comitato Elettorale da parte di un membro dei sindaci e quindi avviene la proclamazione degli eletti.
ART.18- FORMAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Successivamente alla proclamazione, gli eletti, nella loro prima riunione provvedono a nominare nel suo seno il presidente e il o i vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione; la suddetta riunione è convocata e presieduta dal socio con più anzianità sociale tra gli eletti.
Art. 19 – ELEZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
La Commissione Disciplinare è formata da 3membri + 2 di riserva.I membri del suddetto organo sono eletti con le stesse regole adottate per l’elezione del Consiglio di Amministrazione di cui ai precedenti art 15 -16- 17- 18.Sono eletti i primi CINQUE in graduatoria.
TITOLO IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART.20 – COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione, oltre le mansioni stabilite dallo Statuto, sono attribuiti i seguenti impegni:
- Ammettere in società i soci Sostenitori;
- Compilare l’elenco dei soci ritenuti Onorari, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- Definire eventuali attività sportive;
- Su proposta del Presidente nominare il Segretario;
- Definire e nominare le commissioni per il buon funzionamento delle attività sociali;
- Convocare le Assemblee con le seguenti modalità:
– Esposizione nella bacheca sociale di un invito contenente l’ordine del giorno, la data e l’ora stabilita per la prima e la seconda convocazione;
– Comunicazione scritta, anche non raccomandata, con email, messaggi o altro, a tutti i soci da consegnare a mano o al proprio domicilio.
ART.21 -SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione sostituire gli amministratori che venissero a mancare )per dimissioni o altre cause),con altri soci,fermo restando l’obbligo di notificare i nominativi nella prima Assemblea dei soci.
ART.22 -DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di interesse generale,vengono riassunte in un comitato ed esposte nella bacheca sociale affinchè i soci vengono aggiornati sulle decisioni adottate.
ART.23 -DISPONIBILITA’ PER LE PICCOLE SPESE
Tutte le spese devono essere approvate preventivamente dal Consiglio di Amministrazioni, tuttavia è conferita al Presidente la facoltà di eseguire le spese dovute (imposte, fatture, Enel, Sip, ecc.), senza la preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazioni.
Viene, inoltre, stabilito che il Presidente può sostenere le spese urgenti fermo restando l’obbligo di riferire in merito nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO V
ATTIVITA’ TEMPORANEE
Art. 24 – SOCI SOSTENITORI
I soci sostenitori hanno diritto al servizio di BAR E RISTORANTE ,di partecipare alle attività ludiche e frequentare la biblioteca.
Possono beneficiare dell’utilizzo temporaneo di alcune attrezzature sociali solo se temporaneamente non utilizzate dai soci Effettivi e Onorari ma con i limiti stabiliti dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
Non possono giocare a carte e frequentare la sala TV.
I soci Aggregati hanno diritto di frequentare il servizio BAR,la sala TV,la biblioteca;possono accedere ai giochi da bocce e biliardo solo quando non siano usufruiti o impegnati dai soci Effettivi e benemeriti.
ART.25 -ATTIVITA’ SPORTIVE GIOVANILI
La partecipazione ad attività sportive devono essere autorizzate dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il principio che uno o più soci deve garantire dell’organizzazione e del comportamento dei soci partecipanti.
TITOLO VI
BANDIERA SOCIALE
ART.26-TRASPORTO FUORI SEDE
La bandiera può essere trasportata fuori della sede sociale solo con il permesso del Presidente; la bandiera deve sempre essere accompagnata da almeno DUE soci.
ART.27-ESPOSIZIONE
La bandiera viene esposta al balcone della sede Sociale nelle feste o ricorrenze a discrezione del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO VII
CONTENZIOSO
ART 28 -CONTROVERSIE
Art. 28 – COMMISSIONE DISCIPLINARE
La decisione sui provvedimenti disciplinari è di competenza, in prima istanza, del Consiglio di Amministrazione.
Per i ricorsi contro le sanzioni disciplinari impartite dal Consiglio di Amministrazione, il Socio ha facoltà di adire l’arbitrato o più semplicemente presentare ricorso alla commissione disciplinare la quale, esaminata la domanda e verificatene la corrispondenza o meno alle norme statutarie, emette un verdetto che è comunicato per iscritto al Socio ricorrente. A questo punto, il Socio sanzionato ha diritto di appellarsi all’assemblea dei Soci inoltrando esplicita richiesta al Consiglio di Amministrazione per competenza; l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data della richiesta e la sua deliberazione in merito sarà inappellabile e quindi, definitiva.
La Commissione disciplinare si compone di un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. I membri della commissione durano in carica tre anni e prestano la loro opera gratuitamente.
Alla Commissione sono attribuiti i seguenti impegni:
– Esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari presentati dai Soci per verificarne la corrispondenza o meno alle norme statuarie;
– Redigere una relazione sull’oggetto del ricorso;
– Emettere verdetto in merito, comunicandolo per iscritto alla società e al ricorrente.
Le riunioni della Commissione sono valide quando interviene il Presidente e almeno due membri tra effettivi e supplenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Per tutte le questioni disciplinari o controversie e per quanto non contemplato nello statuto o nel presente Regolamento, decide l’Assemblea dei soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.
ART.29 -DECESSO DI UN SOCIO
In occasione del decesso di un socio non vengono permessi i giochi per DUE ore in concomitanza con la cerimonia funebre.Se il decesso avviene in Società da quello stesso momento si aboliscono i giochi per tutta la giornata.